Legge PMI 2026 (L. 34/2026): nuovi obblighi sicurezza in vigore dal 7 aprile

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Dal 7 aprile 2026 sono pienamente operative le disposizioni della Legge 11 marzo 2026, n. 34 — la prima legge annuale dedicata alle piccole e medie imprese, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026. Tra i nuovi obblighi di sicurezza sul lavoro introdotti dalla Legge PMI 2026 figurano l’informativa scritta annuale per i lavoratori in smart working, l’addestramento in realtà virtuale con registro digitale obbligatorio, la formazione durante la cassa integrazione e le verifiche periodiche sulle piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE). Il provvedimento modifica il D.Lgs. 81/2008 su cinque fronti distinti e — aspetto da non sottovalutare — si applica a tutte le aziende, non soltanto alle PMI.

Nuovi obblighi sicurezza Legge PMI 2026: il quadro in sintesi

La Legge 34/2026 interviene sul Testo Unico della Sicurezza concentrandosi su cinque aree operative. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha già fornito le prime indicazioni applicative con la Nota n. 780 del 15 aprile 2026, rivolta agli uffici ispettivi e ai datori di lavoro. Vediamo nel dettaglio ogni novità.

1. Informativa scritta annuale per lo smart working: obbligo immediato con sanzione penale

L’intervento più urgente riguarda il lavoro agile. L’articolo 11 della Legge 34/2026 introduce il nuovo comma 7-bis nell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008: quando la prestazione lavorativa si svolge in ambienti non nella disponibilità giuridica del datore di lavoro (abitazione del dipendente, spazi di coworking, ecc.), gli obblighi di sicurezza compatibili si assolvono mediante la consegna di un’informativa scritta sui rischi, con cadenza almeno annuale, sia al lavoratore sia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Il documento deve indicare i rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, con particolare attenzione all’uso dei videoterminali e alle misure di prevenzione applicabili. Il lavoratore, dal canto suo, è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure indicate.

La vera novità non riguarda tanto il contenuto dell’obbligo — già previsto dall’art. 22 della Legge n. 81/2017 — quanto le conseguenze della sua inosservanza. L’art. 11, lettera b), della Legge 34/2026 ha integrato l’art. 55, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 81/2008: la mancata consegna dell’informativa è ora sanzionata penalmente con:

  • Arresto da 2 a 4 mesi oppure
  • Ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96 (importi rivalutati ex D.D. INL n. 111/2023)

Si tratta di contravvenzioni direttamente contestabili in sede ispettiva, senza possibilità di regolarizzazione preventiva. L’adempimento deve essere già in essere al momento del controllo. La norma si applica a ogni datore di lavoro con dipendenti in modalità agile, indipendentemente dalla dimensione aziendale e dal settore, e anche nel caso di formule miste (es. due giorni a settimana da remoto).

Cosa fare subito: predisporre o aggiornare l’informativa sui rischi per ogni lavoratore in smart working attivo, consegnarla in forma tracciabile (PEC con ricevuta di consegna, firma digitale certificata o sistemi HR con log verificabile) e conservare la prova dell’avvenuta consegna.

2. Addestramento in realtà virtuale e registro digitale obbligatorio

L’art. 10, comma 1, lettera b) della Legge 34/2026 riscrive integralmente il comma 5 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008. L’addestramento — inteso come prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e DPI, nonché esercitazione applicata sulle procedure di sicurezza — può ora essere effettuato anche mediante tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale (VR).

La simulazione virtuale è ammessa per la componente pratica: uso di attrezzature e macchinari, manipolazione di sostanze pericolose, utilizzo di DPI, esercitazioni su procedure di emergenza, evacuazione, lavori in quota e spazi confinati. La formazione teorica resta disciplinata dall’Accordo Stato-Regioni.

Contestualmente, la nuova norma introduce un obbligo di tracciamento: ogni intervento di addestramento, con qualsiasi modalità eseguito, deve essere registrato in un apposito registro, anche in formato digitale. Questo registro costituisce documento probatorio rilevante in sede di ispezione e in caso di contestazione.

3. Formazione sulla sicurezza obbligatoria anche durante la cassa integrazione (CIG)

La Legge 34/2026 inserisce la nuova lettera b-bis al comma 4 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008: la formazione in materia di salute e sicurezza — e l’addestramento specifico ove previsto — devono essere erogati anche durante i periodi di sospensione o riduzione dell’orario per Cassa Integrazione Guadagni (sia ordinaria sia straordinaria).

L’obiettivo è garantire che il lavoratore rientri in postazione con le competenze di sicurezza aggiornate, evitando l’effetto di disallineamento tipico delle lunghe assenze. È prevista una condizionalità: il lavoratore sospeso che rifiuti di partecipare ai corsi di formazione sulla sicurezza senza giustificato motivo decade dal trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della modifica all’art. 4, comma 40 della Legge 92/2012.

4. Verifiche periodiche triennali per le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)

L’art. 12 della Legge 34/2026 aggiorna l’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, inserendo una nuova voce: «Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto — Verifica triennale». Queste attrezzature sono ora soggette alle verifiche periodiche previste dall’art. 71, comma 11 del Testo Unico, con cadenza triennale.

Le imprese che utilizzano PLE devono aggiornare il proprio piano di gestione delle verifiche e inserire le scadenze nel sistema di controllo interno. Una verifica mancata non è solo una violazione formale: in caso di infortunio, assume rilievo diretto sul piano della responsabilità.

5. MOG semplificati INAIL per micro e piccole imprese: attesi entro il 5 agosto 2026

L’art. 10 della Legge 34/2026 inserisce il nuovo comma 5-ter nell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, in applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti rispetto alla dimensione aziendale. L’INAIL è incaricata di elaborare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore (termine: 5 agosto 2026), modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza (MOG) per microimprese e PMI, d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza di imprese e lavoratori comparativamente più rappresentative.

L’obiettivo è rendere praticabile l’adozione di un sistema di gestione strutturato anche nelle realtà più piccole, spostando il focus dalla complessità documentale all’effettiva gestione del rischio. I modelli non sono ancora disponibili: le aziende sono invitate a monitorarne la pubblicazione sul sito INAIL.

Cosa deve fare concretamente il datore di lavoro

Le indicazioni contenute nella Nota INL n. 780/2026 delineano con chiarezza le priorità operative. Ecco una lista di controllo essenziale:

  • Smart working attivo: predisporre o aggiornare l’informativa scritta annuale sui rischi per ogni lavoratore in modalità agile e consegnarla — in forma tracciabile — anche all’RLS.
  • Registro addestramento: verificare che ogni intervento di addestramento sia registrato in un apposito registro, anche informatizzato, indipendentemente dalla modalità (tradizionale o VR).
  • Piani formativi: aggiornare il calendario formativo per includere i periodi di cassa integrazione, se applicabili.
  • PLE e piattaforme fuoristrada: aggiornare lo scadenziario delle verifiche periodiche inserendo la nuova cadenza triennale per le attrezzature interessate.
  • DVR: valutare se le modifiche normative richiedano un aggiornamento della sezione dedicata al lavoro agile e alle attrezzature.
  • MOG semplificati INAIL: monitorare la pubblicazione dei modelli attesi entro il 5 agosto 2026.

Riferimenti normativi

Per un’analisi puntuale della situazione specifica della propria azienda — dalla redazione dell’informativa per i lavoratori in smart working all’aggiornamento del DVR, dalla pianificazione formativa in CIG alla verifica delle attrezzature soggette ai nuovi controlli triennali — il team di DeltaControl S.r.l. è a disposizione per una consulenza tecnica. Contattaci per valutare insieme gli adempimenti necessari.

Nota: il presente articolo ha finalità informative e divulgative. Non sostituisce una valutazione professionale del caso specifico. Per l’applicazione delle norme alla realtà della propria organizzazione è opportuno rivolgersi a un consulente qualificato.

Fonti

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