Legge PMI 2026 (L. 34/2026): i nuovi obblighi di sicurezza sul lavoro in vigore dal 7 aprile

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Dal 7 aprile 2026 è pienamente operativa la Legge 11 marzo 2026, n. 34 — la cosiddetta Legge annuale per le PMI — pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026. Il provvedimento modifica il D.Lgs. 81/2008 su cinque fronti distinti e, attenzione, le novità in materia di sicurezza sul lavoro riguardano tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione aziendale: non solo le piccole e medie imprese che danno il nome alla legge. Con la Nota prot. n. 780 del 15 aprile 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative, rendendo questi adempimenti immediatamente esigibili in sede ispettiva. Di seguito una guida pratica ai principali obblighi.

1. Informativa annuale scritta per i lavoratori in smart working (art. 11)

È la novità con l’impatto più immediato e le conseguenze più severe in caso di inadempimento. L’art. 11 della Legge 34/2026 inserisce il nuovo comma 7-bis nell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008, disciplinando in modo organico gli obblighi di sicurezza del datore di lavoro per l’attività lavorativa prestata in modalità agile in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica dell’impresa.

In concreto, il datore di lavoro deve:

  • Redigere o aggiornare un’informativa scritta che individui i rischi generali e specifici connessi al lavoro agile, con particolare riguardo all’utilizzo dei videoterminali;
  • Consegnarla almeno una volta all’anno a ciascun lavoratore in smart working e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
  • Garantire la tracciabilità della consegna (PEC, firma per ricevuta, piattaforma HR con log);
  • Verificare la coerenza tra l’informativa e il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e conservare tutta la documentazione.

L’obbligo si applica a tutti i rapporti di lavoro agile attivi ai sensi della Legge 22 maggio 2017, n. 81, incluse le formule miste (ad esempio due giorni a settimana da remoto). La disposizione è immediatamente applicabile e non richiede decreti attuativi.

Le sanzioni: arresto o ammenda già operative

L’art. 11 modifica anche l’art. 55, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 81/2008, estendendo il regime sanzionatorio alla violazione del nuovo obbligo informativo. Il datore di lavoro e il dirigente eventualmente delegato rischiano:

  • Arresto da 2 a 4 mesi, oppure
  • Ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96 (importi rivalutati ex D.D. INL n. 111/2023).

Si tratta di sanzioni penali, applicabili da subito, senza periodi transitori. La violazione viene accertata dagli ispettori del lavoro. In caso di infortunio occorso a un lavoratore in smart working, la mancanza documentata dell’informativa aggrava ulteriormente la posizione del datore di lavoro anche sotto il profilo della responsabilità civile.

2. MOG semplificati INAIL per microimprese e PMI (art. 10)

L’art. 10 della Legge 34/2026 inserisce un nuovo comma 5-ter nell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, affidando all’INAIL il compito di elaborare — entro 120 giorni dall’entrata in vigore, ovvero entro il 5 agosto 2026modelli semplificati di Organizzazione e Gestione della sicurezza (MOG) specifici per micro, piccole e medie imprese. I modelli saranno definiti d’intesa con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, in applicazione del principio di proporzionalità.

L’INAIL sarà inoltre incaricata di supportare le imprese nell’adozione pratica dei modelli sul piano gestionale e applicativo. È bene ricordare che adottare un MOG efficace costituisce, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, un’esimente dalla responsabilità amministrativa della società in caso di infortuni gravi o malattie professionali.

Attenzione: i MOG semplificati non sono ancora disponibili. L’INAIL ha tempo fino al 5 agosto 2026 per elaborarli. Fino a quella data restano applicabili i modelli già esistenti (cfr. D.M. Lavoro 13 aprile 2014).

3. Addestramento con tecnologie di simulazione e realtà virtuale (art. 10)

Sempre l’art. 10 riscrive il comma 5 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 in materia di addestramento. La novità principale è che l’addestramento — inteso come la prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e DPI — può ora essere effettuato anche mediante tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale (VR).

Ogni sessione di addestramento deve essere tracciata in apposito registro, anche informatizzato. Tra i contesti applicativi: uso di attrezzature di lavoro, manipolazione di sostanze pericolose, esercitazioni di evacuazione, lavori in quota e spazi confinati.

La stessa legge introduce poi l’obbligo di formazione sulla sicurezza anche durante i periodi di Cassa Integrazione Guadagni (CIG), sia in caso di sospensione che di riduzione dell’orario di lavoro. Il lavoratore che rifiuta senza giustificato motivo di partecipare a corsi di formazione decade dal trattamento di integrazione salariale.

4. Verifiche periodiche triennali per le PLE (art. 12)

L’art. 12 della Legge 34/2026 aggiorna l’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, introducendo la verifica periodica obbligatoria per due nuove categorie di attrezzature:

  • Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili (PLE): mezzi ampiamente diffusi in cantieri e manutenzioni industriali;
  • Piattaforme fuoristrada per operazioni in frutteto e agricoltura: integrazione specifica per il settore agricolo, volta a ridurre gli infortuni da ribaltamento o malfunzionamento dei sistemi di elevazione in contesti rurali.

Per entrambe le categorie la cadenza è triennale. Chi utilizza queste attrezzature deve inserire le verifiche nel proprio piano di gestione e presidiare le relative scadenze: una verifica mancata, in caso di infortunio, si traduce in una responsabilità concreta e documentata.

Riepilogo degli adempimenti immediati

  • Smart working: redigere o aggiornare l’informativa annuale sui rischi; consegnarla a ogni lavoratore agile e all’RLS con modalità tracciabili; calendarizzare il rinnovo annuale; verificare la coerenza con il DVR.
  • Addestramento: aggiornare le procedure interne per tracciare ogni sessione in registro (anche digitale); valutare l’introduzione di strumenti di simulazione VR.
  • PLE e piattaforme frutteto: verificare se le attrezzature in uso rientrano nelle nuove categorie dell’Allegato VII e programmare la prima verifica triennale.
  • MOG: monitorare le comunicazioni INAIL in attesa dei modelli semplificati attesi entro il 5 agosto 2026.

Conclusione

La Legge 34/2026 non introduce una riforma radicale del sistema prevenzionistico, ma interviene in modo mirato su aspetti operativi concreti. La priorità assoluta, per qualsiasi datore di lavoro con personale in smart working, è adeguarsi subito all’obbligo di informativa annuale: la norma è operativa, le sanzioni sono penali e l’Ispettorato del Lavoro ha già ricevuto le indicazioni operative per i controlli.

Per una valutazione del vostro sistema di gestione della sicurezza, la redazione o l’aggiornamento dell’informativa per il lavoro agile, l’impostazione del registro di addestramento o la pianificazione delle verifiche sulle PLE, potete contattare il team di DeltaControl S.r.l.: siamo a disposizione per un confronto tecnico senza impegno.

Fonti

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