Nota INL 5484/2026: rischio caldo nel DVR, cosa devono fare subito le PMI

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Con la nota prot. n. 5484 del 6 luglio 2026, la Direzione Centrale Vigilanza Lavoro e Sicurezza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito ai propri uffici territoriali nuove indicazioni operative per intensificare la vigilanza sul rischio caldo nel DVR e, più in generale, sul rischio da stress termico nei luoghi di lavoro. Il messaggio è diretto: il caldo estremo non è più un’emergenza stagionale da gestire all’occorrenza, ma un rischio strutturale che deve essere valutato, documentato e presidiato in modo sistematico. Per le PMI dei settori più esposti, agire prima di un’ispezione — che può arrivare senza preavviso — è la scelta più prudente.

Cosa cambia con la nota INL 5484/2026 sul rischio caldo

La nota si innesta su una serie di indirizzi ispettivi già emanati negli anni precedenti, ma introduce un elemento di discontinuità sostanziale: recepisce le disposizioni vincolanti del D.M. n. 95/2025 (Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro), che impone alle aziende di superare definitivamente l’approccio emergenziale a favore di una pianificazione aziendale strutturata e continuativa, coerente con il D.Lgs. 81/2008.

In sintesi: non è più sufficiente reagire quando arriva l’ondata di calore. Il rischio da stress termico ambientale deve essere oggetto di specifica valutazione preventiva, integrata nel sistema di prevenzione e protezione aziendale.

I settori più a rischio: edilizia, agricoltura, logistica, manifatturiero

Gli accessi ispettivi estivi si concentreranno in modo prioritario sui comparti nei quali l’esposizione al calore risulta più rilevante:

  • Edilizia e lavori stradali: cantieri all’aperto, esposizione diretta al sole, attività fisicamente gravose.
  • Agricoltura e florovivaismo: lavoro nei campi durante le ore più calde, spesso con carenze di aree ombreggiate.
  • Logistica e distribuzione: magazzini non climatizzati, attività di movimentazione, rider.
  • Manifatturiero: reparti produttivi con fonti di calore interne combinate con le alte temperature esterne.

Per le imprese di questi settori, una visita ispettiva non annunciata è uno scenario concreto e immediato.

Cosa verificano gli ispettori: la check-list operativa

La nota INL 5484/2026 definisce con precisione gli aspetti che il personale ispettivo è tenuto ad accertare durante ogni accesso. Di seguito i punti principali.

1. Integrazione del rischio caldo nel DVR

Il primo controllo riguarda proprio il rischio caldo nel DVR: gli ispettori verificheranno se il Documento di Valutazione dei Rischi è stato aggiornato con una specifica analisi del rischio da stress termico e con l’indicazione delle misure di prevenzione e mitigazione adottate. Un DVR privo di questa sezione — o con una sezione generica e non aggiornata — costituisce già una criticità rilevabile.

2. Organizzazione del lavoro e rimodulazione dei turni

Gli ispettori accerteranno se l’orario di lavoro è stato riorganizzato per ridurre l’esposizione nelle ore più calde. La nota cita espressamente l’anticipazione dei turni all’alba e la sospensione delle attività nella fascia 12:00–16:00 come misure di riferimento, fermo restando l’obbligo di rispettare le eventuali ordinanze restrittive emanate da Regioni e Comuni.

3. Pause strutturate e rotazione delle mansioni

Le pause non possono essere lasciate alla discrezionalità del singolo lavoratore: devono essere programmate e garantite in aree ombreggiate, ventilate o raffrescate. È prevista anche la rotazione del personale sulle mansioni fisicamente più gravose, per ridurre l’esposizione individuale cumulativa.

4. Idratazione e adeguatezza dei DPI

Deve essere garantita la disponibilità di acqua fresca in quantità adeguata nei cantieri, nei campi e in ogni luogo di lavoro esposto al caldo. Quanto ai dispositivi di protezione individuale, la nota richiama l’obbligo di valutarli anche sotto il profilo del rischio termico: gli indumenti da lavoro devono essere, compatibilmente con le esigenze della mansione, leggeri, traspiranti e coprenti.

5. Formazione e informazione dei lavoratori

I lavoratori — e i preposti — devono essere stati informati e formati sui sintomi del colpo di calore, sui fattori di rischio individuali e sulle procedure di primo soccorso da attivare in caso di malore. Una formazione meramente teorica o non documentata non è sufficiente.

6. Sorveglianza sanitaria e lavoratori fragili

Gli ispettori verificheranno il contributo del medico competente nell’individuazione di prescrizioni o limitazioni per i lavoratori maggiormente vulnerabili: soggetti con patologie cardiovascolari, respiratorie o metaboliche, lavoratori anziani, persone in terapia farmacologica. Il datore di lavoro deve raccordare DVR, sorveglianza sanitaria e organizzazione dei turni, evitando che i lavoratori fragili siano assegnati a mansioni o fasce orarie incompatibili con il loro stato di salute.

7. Coinvolgimento dell’RLS/RLST

La nota richiede la verifica documentale dell’avvenuta consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in merito alle misure di prevenzione dal rischio calore. Non si tratta di un adempimento formale: il confronto con l’RLS consente di individuare criticità concrete legate a turni, pause e condizioni operative reali.

Quali conseguenze in caso di inadempienze

Se dall’ispezione emergono mancanze, il personale INL può adottare i provvedimenti previsti dalla legge. In concreto:

  • Prescrizioni con obbligo di regolarizzazione entro un termine fissato;
  • Imposizione di comportamenti correttivi immediati;
  • Sospensione o blocco delle lavorazioni fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, nei casi più gravi.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 81/2008, un analogo obbligo di intervento grava anche sul preposto, che deve interrompere le attività in presenza di condizioni di pericolo rilevate durante lo svolgimento del lavoro. Le sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, penali previste dal D.Lgs. 81/2008 si applicano indipendentemente dall’avvio dell’iter ispettivo.

Lista di controllo immediata per le PMI

Prima che arrivi un ispettore, ogni datore di lavoro e RSPP dovrebbe verificare i seguenti punti:

  1. Il DVR contiene una sezione specifica sul rischio da stress termico, aggiornata e con misure concrete?
  2. Gli orari e i turni sono stati rimodulati per evitare le ore di punta del caldo?
  3. Esistono aree di sosta ombreggiate o climatizzate con pause strutturate e documentate?
  4. È garantita l’acqua fresca accessibile a tutti i lavoratori esposti?
  5. I DPI sono stati valutati anche rispetto al carico termico che generano?
  6. La formazione sul rischio caldo è stata erogata e registrata?
  7. Il medico competente ha individuato eventuali lavoratori fragili e fornito indicazioni?
  8. L’RLS è stato consultato e la consultazione è documentata?

Per supportare la pianificazione, l’INL suggerisce anche l’utilizzo degli strumenti previsionali del progetto Worklimate, sviluppato con il supporto dell’INAIL, che permette di monitorare il rischio da calore per zona geografica e mansione.

Il quadro normativo di riferimento

La nota INL 5484/2026 si colloca all’interno di un quadro normativo consolidato:

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro: obbligo di valutazione di tutti i rischi, incluso il rischio microclima;
  • D.M. n. 95/2025 — Protocollo quadro per il contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche: introduce l’obbligo di pianificazione strutturata;
  • Note INL precedenti: prot. n. 4639/2021, n. 3783/2022, n. 4753/2022, n. 5291/2023 — progressiva intensificazione degli indirizzi in materia di rischio calore.

Per i cantieri temporanei o mobili, il rischio da stress termico deve essere trattato anche nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) di ciascuna impresa appaltatrice.

Come può aiutarti DeltaControl

DeltaControl S.r.l.,  società di consulenza in ambito sicurezza nei luoghi di lavoro, supporta le aziende nell’aggiornamento del DVR con la sezione relativa al rischio da stress termico, nella definizione delle misure organizzative e nella formazione del personale, in conformità con il D.Lgs. 81/2008 e con le più recenti indicazioni dell’INL. Se vuoi verificare la situazione della tua azienda prima di una visita ispettiva, puoi contattarci per una valutazione.

Nota informativa: il presente articolo ha finalità divulgative e non sostituisce una valutazione professionale del caso specifico. Per un’analisi puntuale della situazione della propria azienda è necessario rivolgersi a un professionista qualificato in materia di sicurezza sul lavoro.

Fonti

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